Tennis Club Viterbo
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    STATUTO

Approvato con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 18/03/2006
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 
CAPO I: COSTITUZIONE – SCOPI
 
 
                Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
 
Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica, fondato in data 15.05.1963, ha lo scopo di promuovere con finalità di elevazione morale, la pratica sportiva del tennis. Il Tennis Club Viterbo non ha fini di lucro e si mantiene estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale. Ha come finalità precipua, oltre alla organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico, sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis. In particolare si impegna alla:
Partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato Nazionale individuale o a squadre;
ovvero:
b) Partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato;
ovvero:
c) Organizzazione di almeno una competizione autorizzata ufficialmente dalla F.I.T.;
ovvero:
d) Organizzazione e conduzione di una S.A.T. (Scuola Addestramento Tennis) regolarmente autorizzata.
 
Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a svolgere almeno una delle attività sovraindicate  entro il 31 ottobre di ciascun anno.
 
 
Art. 2 – SEDE
 
L’associazione ha sede legale e sportiva a Viterbo (Italia) in Strada Tuscanese km. 2,300. I colori sociali sono il giallo e blu.
 
 
Art. 3 – DURATA
 
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
 
 
Art. 4 – STATUTO
 
Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dall’Assemblea e sono soggetti all’approvazione della F.I.T..
 
 
Art. 5 – AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.
 
Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliato alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T), della quale esplicitamente, per sé , e per i suoi Soci, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e delibere dei competenti Organi Federali, impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto sia alla F.I.T. sia agli altri affiliati stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla Federazione medesima.
 
 
                Art. 6 – RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
 
Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica è riconosciuto ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della FIT, per delega del Consiglio Nazionale del CONI.
Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modifiche al presente Statuto, che fossero imposte dalla legge o richieste dalla FIT.
 
CAPO II: ASSOCIATI
 
 
                Art. 7 – ASSOCIATI
 
Gli Associati si distinguono in:
Soci Ordinari;
Soci Aggregati;
Soci Juniores.
 
Sono Soci Ordinari quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto.
Sono Soci Aggregati, oltre al coniuge, i figli dei Soci ordinari, di età compresa tra i 10 e i 30 anni, purché, non autosufficienti regolarmente. I Soci Aggregati maggiori di età hanno diritto di voto; al compimento del trentesimo anno di età, automaticamente divengono Soci Ordinari e sono esentati dal versamento della tassa d’iscrizione “a fondo perduto”.
Sono Soci juniores quelli non aggregati che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale in misura ridotta.
 
L’adesione al Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, seguendo il principio del voto singolo ai sensi dell’art. 2532 del CC.
L’ammissione come Socio al Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinata alle seguenti condizioni:
presentazione della domanda;
parere favorevole del Consiglio Direttivo;
pagamento della tassa d’iscrizione, della quota sociale e del costo della tessera federale “Socio”;
accettazione senza riserve del presente Statuto;
compimento del diciottesimo anno di età (tranne per i Soci Juniores).
 
 
                Art. 8: TESSERAMENTO ALLA FIT
 
Tutti gli Associati devono essere annualmente tesserati alla FIT a cura dell’Associazione.
 
 
 
Art. 9: CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ ASSOCIAZIONE
 
La qualifica di Associato si perde:
per dimissioni presentate per iscritto almeno trenta giorni prima del 31 dicembre;
per morosità riconosciuta al 31 ottobre di ogni anno;
per radiazione pronunciata dal C.D. per gravi motivi o per gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento Interno; previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato per lettera raccomandata all’interessato e pubblicato nella bacheca del Circolo.
 
 
CAPO III: ORGANI SOCIALI
 
               
Art. 10: ORGANI SOCIALI
 
Assemblea Ordinaria;
Assemblea Straordinaria;
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
Il Segretario;
Il Collegio dei Revisori;
Il Collegio dei Probi Viri.
Tutte le cariche sociali, comprese quelle attribuite dal C.D., sono a titolo gratuito. Gli incarichi assegnati dal C.D. hanno durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che le ha conferite.
 
 
                Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA
 
L’Assemblea Ordinaria è composta da tutti i Soci delle varie categorie maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale.
I Soci Aggregati hanno diritto a parteciparvi e ad esprimere il loro voto al compimento del diciottesimo anno di età.
È ammessa la delega scritta, ma un Socio, Ordinario od Aggregato, non può rappresentare più di un consocio.
L’Assemblea Ordinaria è indetta dal C.D. e convocata dal Presidente una volta l’anno obbligatoriamente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
L’Assemblea approva il Bilancio Preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, dà le direttive per l’attività futura ed elegge in una prima votazione il Presidente, con altra votazione successiva alla proclamazione del Presidente, il C.D., i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata con avviso scritto da inviare al Socio Ordinario ed al Socio Juniores  almeno 15 giorni prima della data stabilita. Detto avviso vale anche come convocazione per  il Socio Aggregato.
L’avviso di convocazione dovrà essere affisso anche nella bacheca del Circolo.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci con diritto al voto, ed in seconda convocazione, mezz’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente del C.D. o, in sua assenza, un membro del C.D., inviterà l’Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione.
Il Presidente dell’Assemblea designa tra i presenti il Segretario che redigerà il processo verbale e due o più scrutatori per il controllo delle votazioni.
I Soci che comporranno la Commissione Verifica Poteri, per il controllo delle deleghe sono invece nominati dal C.D. La verifica poteri avrà inizio mezz’ora prima dell’inizio dell’Assemblea e terminerà non appena sarà conclusa la discussione sulle relazioni morale e finanziaria.
Il Presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.
Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali, cui potranno accedere soltanto i Soci che, previa verifica dei poteri, abbiano ritirato le relative schede, avranno inizio subito dopo la votazione sulla relazione morale e finanziaria e si protrarranno fino all’esaurimento dell’ordine del giorno.
La elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri, deve avvenire a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a quello delle persone da eleggere.
Le delibere assembleari debbono essere approvate con il voto favorevole della metà + uno dei votanti, ad eccezione di quanto previsto dagli art. 30 e 31 del presente Statuto.
 
 
                Art. 12 - ELEGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
 
Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i Soci Ordinari ed Aggregati di età non inferiore ai 18 anni compiuti. Nel C.D. non può essere eletto chi ricopre cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche. Non possono essere eletti alle cariche sociali i Soci che intrattengono rapporti economico-patrimoniali con il Circolo. I membri del Collegio dei Revisori e dei Probi Viri non possono ricoprire altra carica sociale. Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno la durata di due anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.
 
 
 
                Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
L’Assemblea è convocata in sede Straordinaria dal C.D. ogni qualvolta questo la ritenga opportuno e può essere, altresì, convocata, su domanda scritta di almeno di 1/5 dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno specificare i motivi della richiesta.
Le formalità e gli adempimenti per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria sono i medesimi di quella Ordinaria. I compiti dell’Assemblea in seduta Straordinaria sono:
deliberare le modifiche statutarie;
deliberare su eventi straordinari per la vita sociale;
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, in seconda con la presenza almeno della metà + uno dei Soci predetti.
 
 
Art. 14 - PRESIDENTE
 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea con votazione separata da quella del Consiglio Direttivo. Affinché un candidato venga eletto, è necessario che raggiunga un quorum pari al 51% dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà ad un ballottaggio successivo tra coloro i quali alla prima votazione siano risultati i tre con maggior numero di voti, compresi gli ex aequo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività, adotta tutti i provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.
 
 
                Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Il C. D. è composto da 8 Consiglieri, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto.
Adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo del Circolo e per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1 del presente Statuto. Il C. D. si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente, e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 5 Consiglieri o del Collegio dei Revisori.
La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Quando il numero dei Consiglieri scendesse per dimissioni sotto la metà degli eletti, dovrà essere convocata l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
In caso di rinuncia all’incarico, invece, da parte di uno o più Consiglieri, fino ad un massimo di 3, sarà il C.D. stesso a sostituire i dimissionari, nominando Consiglieri i primi dei non eletti all’ultima Assemblea.
 
 
                Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTVO
 
Il C.D. sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di Assemblea adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo del Circolo e per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1 del presente Statuto con l’impegno di:
compilare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
eleggere il Vice Presidente, ed assegnare ogni altro incarico;
approvare il regolamento interno;
fissare le quote sociali annue, sulla base delle indicazioni fornite dall’Assemblea;
proporre le date delle manifestazioni organizzate dal Circolo e curarne lo svolgimento;
coordinare e disciplinare lo svolgimento delle attività praticate presso il Circolo;
costituire l’ufficio di segreteria di cui all’art. 18.
 
 
Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE
 
È eletto a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i suoi componenti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni.
Di fronte a terzi la figura del Vice Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente o della vacanza della carica.
 
 
                Art. 18 - UFFICIO DI SEGRETERIA
 
L’Ufficio di Segreteria è composto da un componente del Consiglio Direttivo, il quale si sceglie, anche fuori dal C.D. i suoi collaboratori.
L’Ufficio dà esecuzione alle delibere del C.D., redige il verbale delle riunioni del Consiglio stesso, si incarica della esazione delle quote sociali, della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci e dell’adempimento di tutte le mansioni di segreteria.
 
 
                Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI
 
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da 3 soci eletti a scrutinio segreto dell’Assemblea. Presidente del Collegio è il socio che in sede di votazione ha ricevuto il maggior numero di voti. Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Intervengono alle riunioni del C.D. rilevando irregolarità amministrative, devono comunicare per iscritto al C.D. e se, del caso, all’Assemblea per i necessari provvedimenti.
I Revisori durano in carica due anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
 
 
                Art. 20 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
 
È composto da tre soci membri effettivi e da un socio membro supplente.
Presidente del Collegio è il socio che in sede di votazione ha ricevuto il maggior numero di voti. Previa idonea istruttoria, adotta i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 26, a seguito di segnalazioni non anonime interviene d’ufficio. Le decisioni vengono trasmesse al C.D. per l’esecuzione.
 
 
CAPO IV: FONDO COMUNE – BILANCIO
 
 
                Art. 21 - FONDO COMUNE - ENTRATE
 
Il Fondo Comune è costituito:
dalle quote sociali;
da tutti i beni mobili ed immobili eventualmente appartenenti al Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica;
dai trofei ed i premi aggiudicati definitivamente in gare.
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle elargizioni dei Soci, di terzi (Enti Pubblici e Privati) e da ogni altra entrata che concorre ad incrementare il Fondo Comune. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.
 
 
                Art. 22 -QUOTE SOCIALI
 
Ogni Socio dovrà versare le quote annuali stabilite dal C.D., alle scadenze e con le modalità dallo stesso indicate.
I Soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, saranno dichiarati dal C.D. sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre sei mesi comporta la radiazione del Socio inadempiente.
È valido il principio della intrasmissibilità della quota sociale ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non rivalutabilità della stessa.
 
Art. 23 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO – PREVENTIVO DI SPESA
 
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario, il C.D. convoca l’Assemblea dei Soci per sottoporre all’approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario relativo all’attività svolta nell’esercizio precedente. Preventivo e rendiconto devono restare depositati sette giorni prima dell’Assemblea presso la segreteria a disposizione dei soci che vogliano consultarli. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati debbono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 DPR 29/9/73 n.600, e devono restare affissi presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.
 
 
                Art. 24 - REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE
 
Gli eventuali avanzi di gestione che dovessero scaturire alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità sociali di cui all’art. 1 del presente Statuto. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
 
 
                Art. 25 - RAPPORTI CON LA TUSCIA SPORTING’73 SRL
 
I rapporti con la Tuscia Sportin’73 s.r.l., proprietaria degli immobili sui quali si svolgono le attività del Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica, sono regolati da un contratto all’uopo stipulato.
 
 
CAPO V: DISCIPLINA E VERTENZE
 
                Art. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL’ASSOCIAZIONE
 
Il Collegio dei Probi Viri può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:
ammonizioni;
sospensione a termine fino al massimo di un anno;
radiazione.
La radiazione può essere impugnata dinanzi al Consiglio Direttivo, così pure la sospensione superiore a mesi 6. Le altre decisioni sono inoppugnabili.
Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione  dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.
 
                Art. 27 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA FIT
 
L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FIT.
 
                Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA
     COLLEGIO ARBITRALE
 
Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le via legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articolo 102 e 103 del Regolamento di giustizia della FIT.
 
 
                Art. 29 - VINCOLO DI GIUSTIZIA
     CLAUSOLA COMPROMISSORIA FEDERALE
 
Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica, dal momento di affiliazione alla F.I.T. ed i soci tutti dal momento dell’ammissione all’associazione stessa, sono impegnati al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione stessa.
 
                Art. 30 - MODIFICHE ALLO STATUTO
 
Lo Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea Generale Straordinaria su proposta del C.D. o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale s’intende regolarmente costituita secondo la previsione degli art. 11 e 13.
Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti.
 
 
CAPO VI: SCIOGLIMENTO
 
Art. 31 - SCIOGLIMENTO
OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO A FINI SPORTIVI
 
Lo scioglimento del Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea Generale. In caso di scioglimento per qualunque causa, il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, co.190, della legge 23/12/96 n.662 e salvo diverse destinazioni imposta dalla legge.
 
                Art. 32 - OBBLIGO DI CARATTERE ECONOMICO
 
I componenti del C.D., in carica al momento della messa in liquidazione dell’Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT e agli altri Enti Affiliati.
 
CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI
 
                Art. 33 - RICHIAMO NORMATIVO
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento interno, valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis, quelle del Codice Civile e delle leggi speciali se ed in quanto applicabili