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Approvato con delibera dell’Assemblea Straordinaria del
18/03/2006
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- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
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- CAPO I: COSTITUZIONE – SCOPI
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- Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
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- Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva
Dilettantistica, fondato in data 15.05.1963, ha lo
scopo di promuovere con finalità di elevazione morale,
la pratica sportiva del tennis. Il Tennis Club Viterbo
non ha fini di lucro e si mantiene estranea a questioni
di carattere politico, religioso e razziale. Ha come
finalità precipua, oltre alla organizzazione di attività
sportive, sociali, culturali e ricreative, la pratica
agonistica del tennis a carattere dilettantistico, sul
territorio dello Stato italiano, organizzando attività
sportive, compresa l’attività didattica per
l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento
dello sport del tennis. In particolare si impegna
alla:
- Partecipazione con propri tesserati ad almeno un
Campionato Nazionale individuale o a squadre;
- ovvero:
- b) Partecipazione con propri tesserati ad almeno un
torneo debitamente autorizzato;
- ovvero:
- c) Organizzazione di almeno una competizione
autorizzata ufficialmente dalla F.I.T.;
- ovvero:
- d) Organizzazione e conduzione di una S.A.T. (Scuola
Addestramento Tennis) regolarmente autorizzata.
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- Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva
Dilettantistica si impegna a svolgere almeno una delle
attività sovraindicate entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
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- Art. 2 – SEDE
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- L’associazione ha sede legale e sportiva a
Viterbo (Italia) in Strada Tuscanese km. 2,300. I colori
sociali sono il giallo e blu.
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- Art. 3 – DURATA
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- La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
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- Art. 4 – STATUTO
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- Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati
dall’Assemblea e sono soggetti all’approvazione della
F.I.T..
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- Art. 5 – AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.
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- Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva
Dilettantistica è affiliato alla Federazione Italiana
Tennis (F.I.T), della quale esplicitamente, per sé , e
per i suoi Soci, osserva e fa osservare Statuto,
Regolamenti e delibere dei competenti Organi Federali,
impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle
direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai
regolamenti della F.I.T.
- L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere
agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e
deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e
degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di
quanto ancora dovuto sia alla F.I.T. sia agli altri
affiliati stessi, oltre che nel caso di scioglimento,
anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla
Federazione medesima.
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- Art. 6 – RICONOSCIMENTO DI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
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- Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva
Dilettantistica è riconosciuto ai fini sportivi con
delibera del Consiglio Federale della FIT, per delega
del Consiglio Nazionale del CONI.
- Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al
riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le
modifiche al presente Statuto, che fossero imposte dalla
legge o richieste dalla FIT.
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- CAPO II: ASSOCIATI
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- Art. 7 – ASSOCIATI
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- Gli Associati si distinguono in:
- Soci Ordinari;
- Soci Aggregati;
- Soci Juniores.
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- Sono Soci Ordinari quelli regolarmente iscritti a
norma del presente Statuto.
- Sono Soci Aggregati, oltre al coniuge, i figli dei
Soci ordinari, di età compresa tra i 10 e i 30 anni,
purché, non autosufficienti regolarmente. I Soci
Aggregati maggiori di età hanno diritto di voto; al
compimento del trentesimo anno di età,
automaticamente divengono Soci Ordinari e sono esentati
dal versamento della tassa d’iscrizione “a fondo
perduto”.
- Sono Soci juniores quelli non aggregati che non
abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Essi sono
tenuti al pagamento della quota annuale in misura
ridotta.
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- L’adesione al Tennis Club Viterbo Associazione
Sportiva Dilettantistica è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
- Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione, seguendo il principio del
voto singolo ai sensi dell’art. 2532 del CC.
- L’ammissione come Socio al Tennis Club Viterbo
Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinata alle
seguenti condizioni:
- presentazione della domanda;
- parere favorevole del Consiglio Direttivo;
- pagamento della tassa d’iscrizione, della quota
sociale e del costo della tessera federale “Socio”;
- accettazione senza riserve del presente Statuto;
- compimento del diciottesimo anno di età (tranne per
i Soci Juniores).
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- Art. 8: TESSERAMENTO ALLA FIT
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- Tutti gli Associati devono essere annualmente
tesserati alla FIT a cura dell’Associazione.
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- Art. 9: CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’
ASSOCIAZIONE
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- La qualifica di Associato si perde:
- per dimissioni presentate per iscritto almeno
trenta giorni prima del 31 dicembre;
- per morosità riconosciuta al 31 ottobre di ogni
anno;
- per radiazione pronunciata dal C.D. per gravi motivi
o per gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento
Interno; previa contestazione all’interessato del fatto
addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato per
lettera raccomandata all’interessato e pubblicato nella
bacheca del Circolo.
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- CAPO III: ORGANI SOCIALI
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- Art. 10: ORGANI SOCIALI
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- Assemblea Ordinaria;
- Assemblea Straordinaria;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probi Viri.
- Tutte le cariche sociali, comprese quelle
attribuite dal C.D., sono a titolo gratuito. Gli
incarichi assegnati dal C.D. hanno durata corrispondente
a quella del Consiglio Direttivo che le ha conferite.
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- Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA
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- L’Assemblea Ordinaria è composta da tutti i Soci
delle varie categorie maggiori di età, in regola con il
pagamento della quota sociale.
- I Soci Aggregati hanno diritto a parteciparvi e ad
esprimere il loro voto al compimento del diciottesimo
anno di età.
- È ammessa la delega scritta, ma un Socio, Ordinario
od Aggregato, non può rappresentare più di un consocio.
- L’Assemblea Ordinaria è indetta dal C.D. e
convocata dal Presidente una volta l’anno
obbligatoriamente entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
- L’Assemblea approva il Bilancio Preventivo ed il
rendiconto economico e finanziario, dà le direttive per
l’attività futura ed elegge in una prima votazione
il Presidente, con altra votazione successiva alla
proclamazione del Presidente, il C.D., i Revisori
dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri.
- L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata con
avviso scritto da inviare al Socio Ordinario ed al Socio
Juniores almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Detto avviso vale anche come convocazione per il Socio
Aggregato.
- L’avviso di convocazione dovrà essere affisso anche
nella bacheca del Circolo.
- L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione
qualora sia presente la metà più uno dei Soci con
diritto al voto, ed in seconda convocazione, mezz’ora
dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
- Il Presidente del C.D. o, in sua assenza, un membro
del C.D., inviterà l’Assemblea a nominare il suo
Presidente, anche per acclamazione.
- Il Presidente dell’Assemblea designa tra i presenti
il Segretario che redigerà il processo verbale e due o
più scrutatori per il controllo delle votazioni.
- I Soci che comporranno la Commissione Verifica
Poteri, per il controllo delle deleghe sono invece
nominati dal C.D. La verifica poteri avrà inizio
mezz’ora prima dell’inizio dell’Assemblea e terminerà
non appena sarà conclusa la discussione sulle relazioni
morale e finanziaria.
- Il Presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la
stessa validamente costituita, deve constatare, con i
dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, la
regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’Assemblea ed il numero dei voti validi
presenti.
- Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche
sociali, cui potranno accedere soltanto i Soci che,
previa verifica dei poteri, abbiano ritirato le relative
schede, avranno inizio subito dopo la votazione sulla
relazione morale e finanziaria e si protrarranno fino
all’esaurimento dell’ordine del giorno.
- La elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probi Viri,
deve avvenire a scrutinio segreto, con possibilità di
esprimere un numero di preferenze pari a quello delle
persone da eleggere.
- Le delibere assembleari debbono essere approvate
con il voto favorevole della metà + uno dei votanti, ad
eccezione di quanto previsto dagli art. 30 e 31 del
presente Statuto.
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- Art. 12 - ELEGIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ
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- Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i
Soci Ordinari ed Aggregati di età non inferiore ai 18
anni compiuti. Nel C.D. non può essere eletto chi
ricopre cariche sociali in altre società od associazioni
tennistiche. Non possono essere eletti alle cariche
sociali i Soci che intrattengono rapporti
economico-patrimoniali con il Circolo. I membri del
Collegio dei Revisori e dei Probi Viri non possono
ricoprire altra carica sociale. Tutti gli incarichi sono
onorari ed hanno la durata di due anni. Cariche ed
incarichi sono riconfermabili.
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- Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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- L’Assemblea è convocata in sede Straordinaria dal
C.D. ogni qualvolta questo la ritenga opportuno e può
essere, altresì, convocata, su domanda scritta di almeno
di 1/5 dei Soci aventi diritto al voto, i quali dovranno
specificare i motivi della richiesta.
- Le formalità e gli adempimenti per la convocazione
dell’Assemblea Straordinaria sono i medesimi di quella
Ordinaria. I compiti dell’Assemblea in seduta
Straordinaria sono:
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare su eventi straordinari per la vita
sociale;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
- L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, in seconda
con la presenza almeno della metà + uno dei Soci
predetti.
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- Art. 14 - PRESIDENTE
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- Il Presidente è eletto dall’Assemblea con votazione
separata da quella del Consiglio Direttivo. Affinché un
candidato venga eletto, è necessario che raggiunga un
quorum pari al 51% dei votanti.
- In caso di mancato raggiungimento del quorum si
procederà ad un ballottaggio successivo tra coloro i
quali alla prima votazione siano risultati i tre con
maggior numero di voti, compresi gli ex aequo.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del
Circolo, la firma degli atti e dei provvedimenti con
potestà di delega, coordina le norme per il regolare
funzionamento delle attività, adotta tutti i
provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di
riferirne al Consiglio Direttivo.
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- Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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- Il C. D. è composto da 8 Consiglieri, eletti
dall’Assemblea a scrutinio segreto.
- Adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il
buon andamento tecnico ed amministrativo del Circolo e
per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 1 del
presente Statuto. Il C. D. si riunisce normalmente una
volta al mese, su convocazione del Presidente, e,
straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o su richiesta di almeno 5 Consiglieri
o del Collegio dei Revisori.
- La presenza della maggioranza dei Consiglieri è
richiesta per la validità delle riunioni. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Quando
il numero dei Consiglieri scendesse per dimissioni sotto
la metà degli eletti, dovrà essere convocata l’Assemblea
Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
- In caso di rinuncia all’incarico, invece, da parte
di uno o più Consiglieri, fino ad un massimo di 3, sarà
il C.D. stesso a sostituire i dimissionari, nominando
Consiglieri i primi dei non eletti all’ultima Assemblea.
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- Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTVO
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- Il C.D. sulla scorta delle indicazioni emerse in
sede di Assemblea adotta i provvedimenti necessari ed
opportuni per il buon andamento tecnico ed
amministrativo del Circolo e per il raggiungimento degli
scopi di cui all’art. 1 del presente Statuto con
l’impegno di:
- compilare il bilancio preventivo e il rendiconto
economico e finanziario da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
- eleggere il Vice Presidente, ed assegnare ogni altro
incarico;
- approvare il regolamento interno;
- fissare le quote sociali annue, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Assemblea;
- proporre le date delle manifestazioni organizzate
dal Circolo e curarne lo svolgimento;
- coordinare e disciplinare lo svolgimento delle
attività praticate presso il Circolo;
- costituire l’ufficio di segreteria di cui all’art.
18.
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- Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE
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- È eletto a maggioranza di voti dal Consiglio
Direttivo che lo sceglie tra i suoi componenti.
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le
funzioni.
- Di fronte a terzi la figura del Vice Presidente
fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente
o della vacanza della carica.
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- Art. 18 - UFFICIO DI SEGRETERIA
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- L’Ufficio di Segreteria è composto da un componente
del Consiglio Direttivo, il quale si sceglie, anche
fuori dal C.D. i suoi collaboratori.
- L’Ufficio dà esecuzione alle delibere del C.D.,
redige il verbale delle riunioni del Consiglio stesso,
si incarica della esazione delle quote sociali, della
tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci e
dell’adempimento di tutte le mansioni di segreteria.
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- Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI
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- Le funzioni di controllo amministrativo e
finanziario sono esercitate da 3 soci eletti a scrutinio
segreto dell’Assemblea. Presidente del Collegio è il
socio che in sede di votazione ha ricevuto il maggior
numero di voti. Esplicano il loro mandato in conformità
delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le
leggi vigenti. Intervengono alle riunioni del C.D.
rilevando irregolarità amministrative, devono comunicare
per iscritto al C.D. e se, del caso, all’Assemblea per i
necessari provvedimenti.
- I Revisori durano in carica due anni e scadono
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del rendiconto relativo all’ultimo esercizio della loro
carica.
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- Art. 20 - IL COLLEGIO DEI PROBI
VIRI
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- È composto da tre soci membri effettivi e da un
socio membro supplente.
- Presidente del Collegio è il socio che in sede di
votazione ha ricevuto il maggior numero di voti. Previa
idonea istruttoria, adotta i provvedimenti disciplinari
di cui al successivo art. 26, a seguito di segnalazioni
non anonime interviene d’ufficio. Le decisioni vengono
trasmesse al C.D. per l’esecuzione.
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- CAPO IV: FONDO COMUNE – BILANCIO
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- Art. 21 - FONDO COMUNE - ENTRATE
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- Il Fondo Comune è costituito:
- dalle quote sociali;
- da tutti i beni mobili ed immobili eventualmente
appartenenti al Tennis Club Viterbo Associazione
Sportiva Dilettantistica;
- dai trofei ed i premi aggiudicati definitivamente in
gare.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle
elargizioni dei Soci, di terzi (Enti Pubblici e Privati)
e da ogni altra entrata che concorre ad incrementare il
Fondo Comune. In nessun caso può farsi luogo alla
ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque
titolo effettuati.
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- Art. 22 -QUOTE SOCIALI
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- Ogni Socio dovrà versare le quote annuali stabilite
dal C.D., alle scadenze e con le modalità dallo stesso
indicate.
- I Soci che a seguito di invito scritto, non
provvedano nei trenta giorni successivi alla
comunicazione al pagamento delle quote scadute, saranno
dichiarati dal C.D. sospesi da ogni diritto sociale. Il
protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per
oltre sei mesi comporta la radiazione del Socio
inadempiente.
- È valido il principio della intrasmissibilità della
quota sociale ad eccezione dei trasferimenti mortis
causa e non rivalutabilità della stessa.
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- Art. 23 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO –
PREVENTIVO DI SPESA
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- L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono
dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro
quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario, il
C.D. convoca l’Assemblea dei Soci per sottoporre
all’approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico-finanziario relativo all’attività svolta
nell’esercizio precedente. Preventivo e rendiconto
devono restare depositati sette giorni prima
dell’Assemblea presso la segreteria a disposizione dei
soci che vogliano consultarli. Il rendiconto ed il
preventivo di spesa regolarmente approvati debbono
essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 DPR
29/9/73 n.600, e devono restare affissi presso la sede
dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si
riferiscono.
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- Art. 24 - REINVESTIMENTO DEGLI
AVANZI DI GESTIONE
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- Gli eventuali avanzi di gestione che dovessero
scaturire alla chiusura di ogni esercizio finanziario,
devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità
sociali di cui all’art. 1 del presente Statuto. È fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita del Tennis Club Viterbo Associazione
Sportiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano disposte dalla legge.
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- Art. 25 - RAPPORTI CON LA TUSCIA
SPORTING’73 SRL
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- I rapporti con la Tuscia Sportin’73 s.r.l.,
proprietaria degli immobili sui quali si svolgono le
attività del Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva
Dilettantistica, sono regolati da un contratto all’uopo
stipulato.
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- CAPO V: DISCIPLINA E VERTENZE
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- Art. 26 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI DELL’ASSOCIAZIONE
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- Il Collegio dei Probi Viri può irrogare i seguenti
provvedimenti disciplinari:
- ammonizioni;
- sospensione a termine fino al massimo di un anno;
- radiazione.
- La radiazione può essere impugnata dinanzi al
Consiglio Direttivo, così pure la sospensione superiore
a mesi 6. Le altre decisioni sono inoppugnabili.
- Il procedimento disciplinare ha inizio con la
contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto
di difesa dell’incolpato.
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- Art. 27 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI DELLA FIT
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- L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far
rispettare ai propri associati i provvedimenti
disciplinari emanati dagli organi della FIT.
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- Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
INTERNA
- COLLEGIO ARBITRALE
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- Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano
a non adire le via legali per le eventuali divergenze
che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi
dipendenti dalla vita associativa.
- Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un
giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle
controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai
sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile,
che siano originate dalla loro attività sportiva od
associativa e che non rientrino nella competenza normale
degli organi di giustizia, federali o associativi.
- Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le
procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati
espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli
articolo 102 e 103 del Regolamento di giustizia della
FIT.
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- Art. 29 - VINCOLO DI GIUSTIZIA
- CLAUSOLA COMPROMISSORIA FEDERALE
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- Il Tennis Club Viterbo Associazione Sportiva
Dilettantistica, dal momento di affiliazione alla F.I.T.
ed i soci tutti dal momento dell’ammissione
all’associazione stessa, sono impegnati al vincolo di
giustizia e alla clausola compromissoria previsti dallo
Statuto e dai Regolamenti della Federazione stessa.
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- Art. 30 - MODIFICHE ALLO STATUTO
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- Lo Statuto può essere modificato soltanto
dall’Assemblea Generale Straordinaria su proposta del
C.D. o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.
- L’Assemblea Generale s’intende regolarmente
costituita secondo la previsione degli art. 11 e 13.
- Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate
con la maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti.
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- CAPO VI: SCIOGLIMENTO
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- Art. 31 - SCIOGLIMENTO
- OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO A FINI
SPORTIVI
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- Lo scioglimento del Tennis Club Viterbo Associazione
Sportiva Dilettantistica può essere deliberato soltanto
da una sessione straordinaria dell’Assemblea Generale.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il Tennis
Club Viterbo Associazione Sportiva Dilettantistica ha
l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre
Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.
3, co.190, della legge 23/12/96 n.662 e salvo diverse
destinazioni imposta dalla legge.
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- Art. 32 - OBBLIGO DI CARATTERE
ECONOMICO
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- I componenti del C.D., in carica al momento della
messa in liquidazione dell’Associazione, sono tenuti
personalmente e solidamente al pagamento di quanto
ancora dovuto alla FIT e agli altri Enti Affiliati.
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- CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI
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- Art. 33 - RICHIAMO NORMATIVO
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Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto e
nel Regolamento interno, valgono le norme statutarie e
regolamentari della Federazione Italiana Tennis,
quelle del Codice Civile e delle leggi speciali se ed in
quanto applicabili